Commento all’accordo del 16 gennaio 1960
Questo accordo interviene formalmente abrogando l’accordo sulla banca delle ore, in realtà lasciando alla Direzione maggiore disponibilità nel governo dell’orario di lavoro. Anche i vantaggi derivanti dalle stesse riduzioni d’orario saranno attenuati. Si stabilisce, infatti, che quando l’orario di lavoro supera le 44 ore settimanali e arriva a 48 ore, i lavoratori hanno diritto a una giornata di ferie aggiuntiva per ogni quattro settimane lavorate a tale regime. Inoltre, il testo dell’accordo lascia intendere la concreta “monetizzazione” delle giornate di ferie così maturate, mentre è sempre la Direzione che stabilisce la distribuzione degli orari, perciò, nel periodo estivo l’orario di lavoro arrivava a 52 ore settimanali.
Nello stesso accordo si miglioravano il premio di produzione e il premio generale di stabilimento, con un evidente scambio rispetto al peggioramento delle norme sull’orario.
Si deve aggiungere che la conclusione dell’accordo non fu pacifica nemmeno per i rappresentanti degli L.L.D. (il futuro Sida), che ebbero notevoli divisioni e contrasti interni: lo stesso Arrighi dichiarò in seguito di avere subito l’accordo e di aver inutilmente tentato di opporvisi(1).
I successivi accordi del 1960 si limitano a estendere, con alcune specificazioni, i miglioramenti dei premi all’insieme dei lavoratori, compresi gli impiegati; inoltre fu incrementata la paga di mansione degli operatori. Si tratta di una contrattazione in cui era evidente l’egemonia degli L.L.D. e della Uilm, con una caratteristica puramente salariale e tesa ad evitare qualunque forma di conflitto.
Con questi accordi l’incidenza del premio di produzione arrivò a rappresentare, nel 1962, il 28% della busta paga.
(1) Gianpaolo Fissore – Dentro la Fiat, pag. 101.