Accordo 2 settembre 1943
2 settembre 1943
ACCORDO PER LE COMMISSIONI INTERNE DI AZIENDA
Presso il Ministero dell’industria, del commercio e del lavoro; a conclusione delle trattative condotte sotto gli auspici di S.E. il Ministro dott. Leopoldo Piccardi
tra
– Confederazione degli Industriali rappresentata dal Commissario sen. ing. Giuseppe Mazzini, assistito dal Vice Commissario ing. Fabio Friggeri
e
– Confederazione dei Lavoratori dell’Industria rappresentata dal Commissario on. Bruno Buozzi assistito dai Vice Commissari Giovanni Roveda e Gioacchino Quarello;
riconosciuta l’opportunità di provvedere al riordinamento dei criteri che presiedono alla scelta e alle funzioni dei lavoratori rivestiti di cariche sindacali nelle aziende industriali;
si conviene quanto segue:
Art. 1
Nelle imprese industriali inquadrate sindacalmente sono istituite Commissioni interne:
a) per gli impiegati, quando esse abbiano alle proprie dipendenze almeno 20 impiegati escluso il personale avente qualifica di dirigente;
b) per gli operai, quando esse abbiano alle proprie dipendenze almeno 20 operai.
Se il numero dei prestatori di lavoro anzidetti è inferiore a quello suindicato, in luogo della Commissione interna viene nominato un fiduciario di impresa. Non si fa luogo alla nomina del fiduciario quando il numero dei prestatori d’opera non è superiore a 5.
La Commissione è composta di 3 membri quando i prestatori di lavoro, escluso il personale dirigente, sono in numero non superiore a 100; di 6 membri se il numero è superiore a 100 ma non a 1.500; di 9 membri se il numero è superiore a 1.500.
Se l’impresa esercisce più stabilimenti o è comunque costituita da più sedi, filiali od uffici, la Commissione è nominata per ogni stabilimento, sede, filiale od ufficio, sempreché in ciascuno di essi siano impiegati almeno 20 prestatori di lavoro della categoria cui la Commissione si riferisce.
Art. 2
I componenti delle Commissioni interne e i fiduciari d’impresa sono eletti attraverso votazione diretta e segreta alla quale possono partecipare tutti i lavoratori della impresa, impiegati od operai escluso il personale dirigente, di età superiore ai 18 anni.
Sono eleggibili gli impiegati e gli operai della impresa, di cittadinanza italiana di età superiore ai 21 anni e aventi una anzianità, presso l’impresa stessa, di almeno 1 anno di servizio. Il requisito della anzianità di servizio non si applica alle imprese di nuova costituzione.
I componenti delle Commissioni durano in carica 1 anno e possono essere rieletti.
Art. 3
Le elezioni sono indette dalla associazione sindacale locale dei lavoratori della industria, la quale, previo accordo con l’impresa, stabilirà il giorno delle elezioni e le altre modalità eventualmente occorrenti.
Le elezioni hanno luogo nei locali della impresa.
Art. 4
Alle Commissioni interne sono attribuiti i seguenti compiti che esse devono svolgere ispirandosi all’intento di assicurare normali e pacifici rapporti fra le imprese e i loro dipendenti:
a) mantenere il collegamento fra gli Organi direttivi della associazione sindacale dei lavoratori e i dipendenti della impresa;
b) accertarsi, attraverso le segnalazioni dei lavoratori, della esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti interni al fine del tentativo di conciliazione di cui alle lett. c) e d) o della opportuna segnalazione alle competenti associazioni sindacali;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali, senza pregiudizio del tentativo di conciliazione spettante per legge alla associazione sindacale;
d) svolgere, previa autorizzazione della locale associazione sindacale dei lavoratori, le trattative per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per la conciliazione delle controversie collettive di lavoro interessanti esclusivamente l’impresa e il personale dipendente, nei confronti della associazione sindacale dei datori di lavoro o della impresa da essa autorizzata;
e) esprimere il parere sui regolamenti interni di azienda o di fabbrica;
f) esprimere, su richiesta della locale associazione sindacale dei lavoratori, il parere in merito alla stipulazione dicontratti collettivi interessanti tutta la categoria; e partecipare, eventualmente, attraverso propri rappresentanti, alle trattative per la stipulazione dei contratti stessi o per la conciliazione di controversie collettive;
g) formulare proposte su sistemi di lavoro e sui procedimenti di fabbricazione raccogliendo, esaminando ed eventualmente trasmettendo alla Direzione delle imprese le proposte e i suggerimenti dei lavoratori sui possibili perfezionamenti dei metodi di lavorazione;
h) partecipare, attraverso propri rappresentanti, alla amministrazione delle istituzioni aziendali di carattere sociale e previdenziale, alimentate anche in parte dai contributi dei lavoratori; e formulare proposte per il perfezionamento della istruzione professionale, della assistenza sociale a favore delle maestranze della impresa e per il miglioramento delle condizioni di lavoro;
i) esercitare a mezzo di loro rappresentanti, la vigilanza sul servizio delle mense aziendali che non abbiano carattere gratuito per i lavoratori.
Art. 5
I fiduciari di impresa svolgono gli stessi compiti assegnati alle Commissioni interne ad eccezione di quelli previsti alla lett. d) del precedente articolo.
Art. 6
I compiti delle Commissioni interne e dei fiduciari saranno svolti senza recare intralcio alla produzione e al normale andamento del lavoro nella azienda.
La Direzione della impresa o stabilimento, sede, filiale, ufficio che abbia oltre 300 dipendenti metterà a disposizione della Commissione interna in ore da stabilirsi un ufficio perché uno o più membri della Commissione possano ricevere le comunicazioni dei lavoratori.
Art. 7
Ai membri delle Commissioni interne e ai fiduciari d’impresa sono estese le garanzie previste dal contratto collettivo 12.10.39, per la disciplina del trasferimento e del licenziamento dei lavoratori della industria che rivestono cariche sindacali.
Art. 8
Nel 1° anno di applicazione del presente accordo 1/3 dei componenti delle Commissioni interne può essere nominato anche fra i prestatori d’opera che non abbiano il requisito della anzianità di servizio, previsto dal comma 2, art. 2.
Art. 9
Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua stipulazione e ha durata di anni 3.