Accordo Alfa Lancia - 4 maggio 1987

Commissione tempi di lavoro

Allegato tecnico n. 3

Commissione tempi di lavoro

a) Modalità di costituzione e funzionamento

La struttura sindacale di fabbrica, così come comunicata all'Azienda, si avvale della «Commissione tempi di lavoro». Ciascuna Commissione sarà composta da 2 rappresentanti sindacali aziendali per ognuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per la nomina degli R.S.A. facenti parte della Commissione e per modalità di fruizione del monte ore per permessi sindacali, saranno applicate le normative previste nella parte relativa ai diritti sindacali. Negli stabilimenti ex Alfa Romeo verranno nominate le seguenti «Commissioni».

Stabilimento Arese Carrozzeria

Stampaggio

Lastratura

Verniciatura

Abbigliamento

Montaggio finale

Revisione-Finizione-Selleria-Cavi

Stabilimento Arese Meccanica e Officina Portello

Montaggio

Lavorazioni meccaniche

Fonderie e Fucine

Stabilimento Pomigliano Carrozzeria

Stampaggio

Lastratura

Verniciatura

Abbigliamento

Montaggio finale

Revisione-Finizione-Selleria-Cavi

Stabilimento Pomigliano Meccanica

Montaggio

Lavorazioni meccaniche

b) Compiti

  1. I contatti della Commissione saranno tenuti con appositi incaricati della Funzione Personale e della Gestione lavoro in modo da favorire la soluzione dei problemi e garantire un regolare flusso della produzione.

  2. I lavoratori hanno diritto di discutere attraverso la Commissione i tempi ed i carichi di lavoro che appaiono contestabili sulla base delle osservazioni dei lavoratori in riferimento a fattori obiettivi

Alla Commissione sarà fornita la documentazione prevista al punto 2 dell'allegato n. 4.

Le comunicazioni dei tempi alla Commissione precederanno immediatamente quelle ai lavoratori.

Nelle lavorazioni su linea a trazione meccanica alla Commissione viene fornita:

copia dei Tabelloni di ogni singola squadra ad ogni variazione dei programmi di produzione;

comunicazione preventiva, con un minimo di 24 ore in occasione di situazioni di particolare criticità emergenti dalle variazioni di programmi e conseguentemente del numero degli operai occorrenti per realizzarli, con eventuale esame dei fabbisogni di manodopera.

L'esame dei diversi aspetti attinenti alla fissazione dei tempi ed ai carichi di lavoro potrà avvenire sia durante la fase di assestamento delle lavorazioni sia in fase successiva, nell'ipotesi di cui al punto b-5).

  1. L'esame stesso non sospenderà l'emissione e l'esecutività dei tempi provvisori o definitivi nel frattempo assegnati. La Commissione ha facoltà di discutere quanto sopra dal momento dell'assegnazione del tempo provvisorio e comunque entro 4 mesi dall'inizio dell'avviamento di una lavorazione (con esclusione delle prove saltuarie) anche quando lo stesso avviamento non sia ultimato. La Commissione ha facoltà di chiedere un ulteriore esame entro 2 mesi dall'assegnazione del tempi definitivi

  2. La commissione previa comunicazione alla Direzione potrà: effettuare presso l'Ufficio competente tutti gli accertamenti che siano ritenuti necessari, cioè prendere ulteriore conoscenza degli elementi analitici costitutivi dei tempi, compresi i tempi parziali, e chiedere ogni opportuno chiarimento anche relativamente a casi diversi da quelli posti in discussione, per i quali si ritenga utile l'acquisizione di dati che costituiscono effettivo elemento di comparazione (tempo rilevato o preventivato, maggiorazioni, giudizio di velocità, cadenze, saturazione, organico, pause):

accedere ai luoghi di lavoro per verificare ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della determinazione dei tempi;

ove occorra, chiedere la ripetizione delle rilevazioni.

  1. La Commissione potrà altresì segnalare i casi di tempi già assestati non più rispondenti alle condizioni di esecuzione del lavoro, quando tali condizioni siano variate rispetto al momento di assegnazione del tempo definitivo, le modifiche dei tempi assestati, attuate secondo le modalità previste nell'apposito paragrafo, saranno parimenti comunicate alla Commissione.