Allegato
tecnico n.
3
Commissione
tempi di lavoro
a)
Modalità di costituzione e funzionamento
La
struttura sindacale di fabbrica, così come comunicata all'Azienda, si
avvale della «Commissione tempi di lavoro». Ciascuna Commissione sarà
composta da 2 rappresentanti sindacali aziendali per ognuna delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per la nomina
degli R.S.A. facenti parte della Commissione e per modalità di
fruizione del monte ore per permessi sindacali, saranno applicate le
normative previste nella parte relativa ai diritti sindacali. Negli
stabilimenti ex Alfa Romeo verranno nominate le seguenti «Commissioni».
Stabilimento
Arese Carrozzeria

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Stampaggio
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Lastratura
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Verniciatura
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Abbigliamento
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Montaggio finale
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Revisione-Finizione-Selleria-Cavi
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Stabilimento
Arese Meccanica e Officina Portello

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Montaggio
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Lavorazioni
meccaniche
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Fonderie
e Fucine
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Stabilimento
Pomigliano Carrozzeria

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Stampaggio
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Lastratura
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Verniciatura
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Abbigliamento
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Montaggio finale
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Revisione-Finizione-Selleria-Cavi
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Stabilimento
Pomigliano Meccanica

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Montaggio
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Lavorazioni
meccaniche
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b) Compiti
-
I contatti della Commissione saranno tenuti con appositi incaricati
della Funzione Personale e della Gestione lavoro in modo da favorire la
soluzione dei problemi e garantire un regolare flusso della produzione.
-
I lavoratori hanno diritto di discutere attraverso la Commissione i
tempi ed i carichi di lavoro che appaiono contestabili sulla base delle
osservazioni dei lavoratori in riferimento a fattori obiettivi
Alla
Commissione sarà fornita la documentazione prevista al punto 2
dell'allegato n. 4.
Le
comunicazioni dei tempi alla Commissione precederanno immediatamente
quelle ai lavoratori.
Nelle
lavorazioni su linea a trazione meccanica alla Commissione viene fornita:

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copia dei Tabelloni di ogni singola squadra ad ogni variazione dei
programmi di produzione;
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comunicazione preventiva, con un minimo di 24 ore in occasione di
situazioni di particolare criticità emergenti dalle variazioni di
programmi e conseguentemente del numero degli operai occorrenti per
realizzarli, con eventuale esame dei fabbisogni di manodopera.
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L'esame
dei diversi aspetti attinenti alla fissazione dei tempi ed ai carichi di
lavoro potrà avvenire sia durante la fase di assestamento delle
lavorazioni sia in fase successiva, nell'ipotesi di cui al punto b-5).
-
L'esame stesso non sospenderà l'emissione e l'esecutività dei tempi
provvisori o definitivi nel frattempo assegnati. La Commissione ha
facoltà di discutere quanto sopra dal momento dell'assegnazione del
tempo provvisorio e comunque entro 4 mesi dall'inizio dell'avviamento di
una lavorazione (con esclusione delle prove saltuarie) anche quando lo
stesso avviamento non sia ultimato. La
Commissione ha facoltà di chiedere un ulteriore esame entro 2 mesi dall'assegnazione del tempi definitivi
-
La
commissione previa comunicazione alla Direzione potrà: effettuare
presso l'Ufficio competente tutti gli accertamenti che siano ritenuti
necessari, cioè prendere ulteriore conoscenza degli elementi analitici
costitutivi dei tempi, compresi i tempi parziali, e chiedere ogni
opportuno chiarimento anche relativamente a casi diversi da quelli posti
in discussione, per i quali si ritenga utile l'acquisizione di dati che
costituiscono effettivo elemento di comparazione (tempo rilevato o
preventivato, maggiorazioni, giudizio di velocità, cadenze,
saturazione, organico, pause):

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accedere ai luoghi di lavoro per verificare ogni circostanza di fatto
rilevante ai fini della determinazione dei tempi;
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ove occorra, chiedere
la ripetizione delle rilevazioni.
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La Commissione potrà altresì segnalare i casi di tempi già assestati
non più rispondenti alle condizioni di esecuzione del lavoro, quando
tali condizioni siano variate rispetto al momento di assegnazione del
tempo definitivo, le modifiche dei tempi assestati, attuate secondo le
modalità previste nell'apposito paragrafo, saranno parimenti comunicate
alla Commissione.
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