Comunicazione dei tempi e dei livelli produttivi
Allegato tecnico n. 4 Comunicazione dei tempi e dei livelli produttivi 1) Definizione di: a) Tempi nuovi I tempi nuovi da determinarsi per lavorazioni nuove o per nuovi metodi di lavorazione e per esigenze che comunque richiedono la modifica, verranno rilevati con le metodologie previste dal cronometraggio o dai tempi standard TMC ovvero preventivati b) Tempi effettivi Un tempo è da considerarsi effettivo quando, applicato alla misura del rendimento di un lavoratore medio, permette allo stesso di arrivare, su una scala compresa fra i valori 100 e 133, ad un indice di rendimento pari a 133, che può essere mantenuto per tutta la giornata senza alcun nocumento alla salute. c) Avviamento nuove lavorazioni Per avviamento di nuove lavorazioni si intende il periodo in cui:
si procede alla messa a punto della lavorazione ed alla determinazione dei tempi relativi. In questo periodo gli operai interessati lavorano senza preventiva comunicazione dei tempi di esecuzione. I singoli programmi di avviamento sono elaborati per periodi variabili a seconda delle lavorazioni e delle esigenze tecnico-produttive. I programmi possono essere variati nel corso del relativo periodo ove intervengano esigenze non previste di qualsiasi natura (variazioni nella composizione degli organici, necessità tecnico-produttive, ecc.). 2) Comunicazione dei tempi di lavorazione La comunicazione dei tempi all'operaio ed alla Commissione tempi di lavoro sarà effettuata con uno dei seguenti sistemi:
Su lavorazioni non in linea, le comunicazioni saranno effettuate in ordine ai seguenti elementi:
Le comunicazioni riguardanti lavorazioni su tratti di linea o complessi meccanizzati, avverranno:
Tabellone Il Tabellone avrà una validità settimanale e si articolerà su 3 livelli produttivi, di cui uno base, uno superiore e uno inferiore. Ciò consente sia di far fronte ad eventi non programmabili (assenteismo, cause di forza maggiore, ecc.) sia a privilegiare, in caso di eventi eccezionali, la produzione del tipo di vettura più richiesta dal mercato. Il Tabellone sarà consegnato alle R.S.A. entro i primi tre giorni della settimana precedente a quella di riferimento e entro la stessa settimana saranno effettuate le verifiche relative ai bilanciamenti tra le diverse linee di prodotto e le aree tecnologiche interessate. Situazioni di ordine particolare, connesse a fatti eccezionali, che richiedono la tempestiva variazione del Tabellone, saranno oggetto di comunicazione da parte dell'azienda alle R.S.A. I Tabelloni, definiti per gruppi di cottimo o tratti di linea, comprenderanno i seguenti elementi tecnici per ciascun livello produttivo previsto:
3) Assestamento dei tempi Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agli operai interessati i tempi provvisori L'assestamento ha la durata di quattro mesi di effettiva esecuzione dei lavoro; in detti periodi i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più od in meno, le quali verranno di in volta comunicate agli operai interessati. Nel periodo di assestamento l'operaio lavora ed è retribuito ad incentivo: i rendimenti dei singoli gruppi sono calcolati e comunicati agli interessati secondo la normale procedura in atto. 4) modifiche ai tempi assestati Quando siano intervenute variazioni tecniche ed organizzative alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati in più o in meno in relazione alle modifiche determinate dalle variazioni stesse, siano esse state apportate o riscontrate dall'azienda o dall'operaio. Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato agli interessati nelle forme previste al paragrafo 2) «comunicazione dei tempi di lavorazione»; verranno del pari fornite all'operaio le opportune indicazioni relative alle nuove modalità di esecuzione del lavoro. Alla suddetta comunicazione seguirà un periodo d! assestamento normalmente di 15 giorni di effettiva esecuzione del lavoro, salvo la facoltà delle parti di richiederne un prolungamento qualora esista una documentata necessità. 5) Bolle supplementari «eventuali» Ai tempi effettivi assegnati potranno essere aggiunte delle bolle supplementari, provvisorie («eventuali»), per quei casi nei quali le condizioni di lavoro non corrispondono a quelle previste. La bolle supplementari provvisorie («eventuali») verranno compilate con la specificazione di ciascuna delle necessità tecniche che ne determinano l'emissione. 6) Rilievo quantità prodotte li rilievo delle quantità prodotte avverrà come segue:
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