Accordo Alfa Lancia - 4 maggio 1987

Comunicazione dei tempi e dei livelli produttivi

Allegato tecnico n. 4

Comunicazione dei tempi e dei livelli produttivi

1) Definizione di:

a) Tempi nuovi

I tempi nuovi da determinarsi per lavorazioni nuove o per nuovi metodi di lavorazione e per esigenze che comunque richiedono la modifica, verranno rilevati con le metodologie previste dal cronometraggio o dai tempi standard TMC ovvero preventivati

b) Tempi effettivi

Un tempo è da considerarsi effettivo quando, applicato alla misura del rendimento di un lavoratore medio, permette allo stesso di arrivare, su una scala compresa fra i valori 100 e 133, ad un indice di rendimento pari a 133, che può essere mantenuto per tutta la giornata senza alcun nocumento alla salute.

c) Avviamento nuove lavorazioni

Per avviamento di nuove lavorazioni si intende il periodo in cui:

per l'inizio di una nuova lavorazione;

per l'introduzione di nuove macchine o impianti di rilevante importanza;

per sostanziali variazioni del processo produttivo o del ciclo di lavorazione;

per motivi analoghi;

si procede alla messa a punto della lavorazione ed alla determinazione dei tempi relativi. In questo periodo gli operai interessati lavorano senza preventiva comunicazione dei tempi di esecuzione.

I singoli programmi di avviamento sono elaborati per periodi variabili a seconda delle lavorazioni e delle esigenze tecnico-produttive.

I programmi possono essere variati nel corso del relativo periodo ove intervengano esigenze non previste di qualsiasi natura (variazioni nella composizione degli organici, necessità tecnico-produttive, ecc.).

2) Comunicazione dei tempi di lavorazione

La comunicazione dei tempi all'operaio ed alla Commissione tempi di lavoro sarà effettuata con uno dei seguenti sistemi:

  1. a mezzo bolle;

  2. a mezzo di tabelle affisse nei reparti in modo che l'operaio interessato possa prenderne agevolmente visione.

Su lavorazioni non in linea, le comunicazioni saranno effettuate in ordine ai seguenti elementi:

  1. tempo effettivo;

  2. produzione oraria; 

  3. tempi macchina;

  4. mezzi di lavoro impiegati; 

  5. tempo dei ciclo nel caso di operazioni in abbinamento;

  6. produzione oraria nel caso di operazioni in abbinamento.

Le comunicazioni riguardanti lavorazioni su tratti di linea o complessi meccanizzati, avverranno:

  1. a mezzo di comunicazione verbale da parte del superiore diretto ad ogni singolo operaio;

  2. tramite il «Tabellone» i cui aspetti sono regolamentati secondo quanto di seguito indicato.

Tabellone

Il Tabellone avrà una validità settimanale e si articolerà su 3 livelli produttivi, di cui uno base, uno superiore e uno inferiore.

Ciò consente sia di far fronte ad eventi non programmabili (assenteismo, cause di forza maggiore, ecc.) sia a privilegiare, in caso di eventi eccezionali, la produzione del tipo di vettura più richiesta dal mercato.

Il Tabellone sarà consegnato alle R.S.A. entro i primi tre giorni della settimana precedente a quella di riferimento e entro la stessa settimana saranno effettuate le verifiche relative ai bilanciamenti tra le diverse linee di prodotto e le aree tecnologiche interessate.

Situazioni di ordine particolare, connesse a fatti eccezionali, che richiedono la tempestiva variazione del Tabellone, saranno oggetto di comunicazione da parte dell'azienda alle R.S.A.

I Tabelloni, definiti per gruppi di cottimo o tratti di linea, comprenderanno i seguenti elementi tecnici per ciascun livello produttivo previsto:

n° vetture per turno;

tempo complessivo di fermate tecniche considerate nei tempi di lavorazione o numero dei vuoti tecnici previsti;

cadenza media sul turno;

cadenza massima;

numero di operai occorrenti sulla linea per ogni turno per la produzione complessiva giornaliera;

numero di operai assegnati come rimpiazzo;

percentuale di assenti previsto per assenze dovute a: malattia, infortunio, permessi vari, ecc. e corrispondente numero di operai assegnati a disposizione per il completamento del numero occorrente di operai sulla linea;

tempo complessivo massimo delle operazioni od elementi di operazione assegnati all'operaio per ogni unità prodotta;

numero totale delle unità da produrre nel periodo considerato suddivise per specialità.

3) Assestamento dei tempi

Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agli operai interessati i tempi provvisori

L'assestamento ha la durata di quattro mesi di effettiva esecuzione dei lavoro; in detti periodi i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più od in meno, le quali verranno di in volta comunicate agli operai interessati.

Nel periodo di assestamento l'operaio lavora ed è retribuito ad incentivo: i rendimenti dei singoli gruppi sono calcolati e comunicati agli interessati secondo la normale procedura in atto.

4) modifiche ai tempi assestati

Quando siano intervenute variazioni tecniche ed organizzative alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati in più o in meno in relazione alle modifiche determinate dalle variazioni stesse, siano esse state apportate o riscontrate dall'azienda o dall'operaio.

Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato agli interessati nelle forme previste al paragrafo 2) «comunicazione dei tempi di  lavorazione»; verranno del pari fornite all'operaio le opportune indicazioni relative alle nuove modalità di esecuzione del lavoro. Alla suddetta comunicazione seguirà un periodo d! assestamento normalmente di 15 giorni di effettiva esecuzione del lavoro, salvo la facoltà delle parti di richiederne un prolungamento qualora esista una documentata necessità.

5) Bolle supplementari «eventuali»

Ai tempi effettivi assegnati potranno essere aggiunte delle bolle supplementari, provvisorie («eventuali»), per quei casi nei quali le condizioni di lavoro non corrispondono a quelle previste.

La bolle supplementari provvisorie («eventuali») verranno compilate con la specificazione di ciascuna delle necessità tecniche che ne determinano l'emissione.

6) Rilievo quantità prodotte

li rilievo delle quantità prodotte avverrà come segue:

per le lavorazioni non di linea il lavoro verrà assegnato con riferimento ad un apposito cartellino a bordo macchina che indica il quantitativo di pezzi da fare ed il tempo unitario assegnato. Il rilievo della quantità prodotta avverrà o attraverso appositi contacolpi o contapezzi a bordo macchina o attraverso il riscontro del versato che avviene su appositi traguardi istituiti all'interno del flusso produttivo;

per le lavorazioni in linea la produzione rilevata è corrispondente a quella riscontrata da appositi sistemi (lettori ottici, contapezzi, e simili) installati in uscita linea.